Le precisazioni dell'avvocato Lanunziata:Il Tar Puglia riconosce che l’interpretazione della Circolare non tiene conto dell’Istituto della riabilitazione e della condotta attuale del cittadino.
Il Tar Puglia, insieme al Tar Piemonte, con una sentenza “bomba”, una delle prime in Italia, riconosce che l’interpretazione della Circolare del Ministero dell’Interno in materia di rinnovo di porto d’armi è quantomeno antitetica ed obsoleta e non tiene in nessun conto dell’istituto della riabilitazione e della condotta attuale del cittadino.
Lo dichiara l’avvocato Pino Lanunziata che precisa e circostanzia le motivazioni della sentenza. A seguito di una personale interpretazione restrittiva di una Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – esattamente la nr.557/LEG/225.00 del 28 nov. 2014 – la Questura di Foggia ha revocato o non rinnovato il porto di fucile per uso di caccia o per uso di tiro a volo a centinaia di cittadini che avevano riportato, anche in un passato remoto (nel caso di specie 40 anni fa), una sentenza ostativa al rilascio, anche in presenza di avvenuta riabilitazione ed una condotta postuma illibata.
Una interpretazione restrittiva e limitativa di un diritto. Tale circolare si fondava unicamente su un parere del Consiglio di Stato e superato da sentenze postume del Consiglio di Stato. Il Tar Puglia riconosce che l’interpretazione della Circolare non tiene in nessun conto dell’Istituto della riabilitazione e della condotta attuale del cittadino, precisando che non si può trarre da tali vicende il carattere d’irreversibile permanenza del loro effetto ostativo, non superabile da alcuna situazione sopravvenuta, anche nella precipua materia della detenzione e dell’uso delle armi. Si mette così fine – conclude il legale – ad una serie di dinieghi al rinnovo od l rilascio di un’autorizzazione di polizia.