Alla fine la Regione Lombardia ha parzialmente accolto quelle che erano le richieste delle maggiori associazioni venatorie e questa mattina ha deliberato il prelievo dell’allodola (oltre che di altre specie) che sarà di 20 capi al giorno per un totale di 80 nel corso della stagione che va dal 1° ottobre al 31 dicembre. Esattamente come nella passata stagione.
Di mezzo però la richiesta dell’ISPRA che – dando in sensibile calo la specie- aveva stabilito come dato un prelievo di 50 capi in tutta la stagione (10 al gg). Un dato fortemente contestato dalle associazioni venatorie con Federcaccia e Anuu in primis che avevano invece chiesto di aumentare a 100 il prelievo annuale (20 al gg).
In allegato il testo definitivo ed ufficiale di Regione Lombardia:
Decreto n. 7278 del 11-9-15 (Disposizioni calendario v. 2015-16)
In sintesi …… :
VISTA
la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 “Calendario venatorio regionale” ed
in particolare l’art. 1, comma 7, che prevede che la Regione, con provvedimento
del dirigente competente, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al
loro sfavorevole stato di conservazione;
ESPERITE le verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie
oggetto di prelievo venatorio in Regione Lombardia, dalle quali emerge lo
sfavorevole stato di conservazione, a livello generale e/o locale, delle specie:
Allodola (Alauda arvensis): prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2015
al 31 dicembre 2015; carniere massimo per cacciatore: giornaliero 20,
stagionale 80;
Combattente (Philomachus pugnax): sospensione del prelievo venatorio;
Moretta (Aythya fuligula): carniere stagionale massimo per cacciatore: 40;
Moriglione (Aythya ferina): prelievo venatorio dal 1° ottobre 2015 al 20
gennaio 2016; carniere massimo per cacciatore: giornaliero 5, stagionale 25;
Pavoncella (Vanellus vanellus): carniere massimo per cacciatore: giornaliero
5, stagionale 25;
Pernice Bianca (Lagopus mutus helveticus): non saranno oggetto di prelievo
le subpopolazioni in cui l’indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti
estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto. Il piano di prelievo non potrà
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